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Statuto

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1.1 – Con la denominazione di “Fondazione Novarese dei Democratici di Sinistra” è costituita, con sede attualmente in Novara, una Fondazione.

1.2 – Il trasferimento della sede della Fondazione nell’ambito dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica dello Statuto stesso.

1.3 – La Fondazione  non ha scopo di lucro.

1.4 – La Fondazione opera esclusivamente nell’ambito del territorio della Regione Piemonte.

Art. 2 – Finalità della Fondazione

2.1 – La Fondazione ha come finalità la promozione di attività volte allo studio, alla ricerca, alla formazione e all’innovazione della politica.

2.2 – La Fondazione si riconosce nei valori e nella cultura della sinistra democratica italiana ed europea.

2.3 – La Fondazione, nel perseguimento dei suoi scopi istituzionali:

a) intraprende iniziative volte a promuovere il pensiero, la cultura e l’azione politica della sinistra italiana e europea;

b) favorisce l’incontro fra tutti coloro che possono fornire supporto di idee ed ogni altro contributo e sostegno alle attività della Fondazione;

c) può promuovere, progettare ed organizzare, anche su commessa o sulla base di appositi finanziamenti, attività formative, convegni e seminari nelle discipline di sua competenza, sia in via diretta sia a mezzo di enti, strutture e organismi pubblici o privati ai quali aderire;

d) può promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura attinenti lo scopo della Fondazione;

e) promuovere la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici e privati, da destinare agli scopi della Fondazione.

2.3 – La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strumentali, connesse od accessorie.

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse

3.1 – Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:

a) stipulare tutti gli atti o i contratti, tra cui, senza esclusione di altri, mutui, finanziamenti di qualsivoglia natura e tipologia, anche atipica, compravendite di proprietà mobiliari e immobiliari, acquisti di diritti reali su beni immobili, convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati necessari e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività di propria competenza;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione del dibattito politico e dello sviluppo culturale e civile della società;

e) costruire, ovvero concorrere alla costruzione, sempre in via accessoria e strumentale rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo.

Art. 4 – Patrimonio e proventi

4.1 – Il patrimonio della Fondazione è strutturalmente destinato al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione stessa ed è, perciò, naturalmente indisponibile.

4.2 – Il patrimonio della Fondazione è costituito dai conferimenti di beni immobili effettuati dai Fondatori all’atto della costituzione della Fondazione stessa. Inoltre, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, come da successivo articolo 10, punto 4, lettera h, il patrimonio della Fondazione potrà essere costituito da:

a) elargizioni fatte da altri enti, pubblici o privati, o da donazioni o disposizioni testamentarie fatte da persone fisiche;

b) beni, mobili ed immobili, che sono pervenuti e/o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) somme delle rendite non utilizzate e proventi delle attività proprie che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

d) fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

e) contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5 Fondo di gestione

5.1 – Il fondo di gestione è rappresentato dalle disponibilità economiche del momento della Fondazione ed è impiegato per la migliore realizzazione degli scopi della Fondazione stessa.

5.2 – Il fondo di gestione è costituito:

– dai conferimenti in denaro e di quote sociali effettuati dai Fondatori all’atto della costituzione della Fondazione stessa;

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

– dalle eventuali donazioni o disposizioni testamentarie o elargizioni che provengano alla Fondazione da enti interessati ai suoi fini;

– dai contributi da chiunque provenienti e destinati all’attività della Fondazione o finalizzate a specifiche iniziative;

– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse e da ogni altra entrata di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio;

5.3 – Non sarà disposta, sotto qualsiasi forma, la distribuzione degli utili.

Art. 6 – Fondatori

6.1 – Fondatori sono le associazioni:

a) “DEMOCRATICI DI SINISTRA” di Grignasco, con sede in Grignasco (NO), Via Prati Maggiori, Codice Fiscale 91007360034, di nazionalità italiana;

b) “UNITA’ DI BASE DEMOCRATICI DI SINISTRA” di Borgo Ticino, con  sede in Borgo Ticino (NO), Via San Giuseppe n.5, Codice Fiscale 94038090034, di nazionalità italiana;

c) “DEMOCRATICI DI SINISTRA – FEDERAZIONE DI NOVARA”, con sede in Novara (NO), Via Tornielli 8, Codice Fiscale 80008330039, di nazionalità italiana;

d) “UNITA’ DI BASE DI CARPIGNANO SESIA DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA”, con sede in Carpignano Sesia (NO), Via Cavour n.29, Codice Fiscale 94039020030, di nazionalità italiana;

e) “PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA SEZIONE DI ROMAGNANO SESIA”, con sede in Romagnano Sesia (NO), Via Pianata Fiera n.12, Codice Fiscale 91007550030, di nazionalità italiana;

f) “DEMOCRATICI DI SINISTRA” di Bellinzago Novarese, con sede in Bellinzago Novarese (NO), Via Antonelli n.13, Cosice Fiscale 94038900034, di nazionalità italiana;

g) “PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA UNITA’ DI BASE CAMERI”, con sede in Cameri (NO), Via Matteotti n.47, Codice Fiscale 94028010034, di nazionalità italiana.

Art. 7 – Organi

7.1 – Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Indirizzo;

b) il Presidente del Consiglio di Indirizzo;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Comitato Scientifico;

g) il Direttore Generale.

Art. 8 – Il Consiglio di Indirizzo

8.1 – Il Consiglio di Indirizzo svolge compiti di programmazione, indirizzo ed individuazione degli obiettivi fondamentali delle attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari.

8.2 – Il Consiglio di Indirizzo è composto da undici membri nominati a vita dai fondatori nelle persone dei signori:

a) Paolo Sattin, nato a Boara Pisani (PD) il giorno 22 febbraio 1932, residente in Grignasco (NO), Via A.Manzoni n.5, Codice Fiscale STT PLA 32B22 A906M;

b) Barbero Maurizio, nato a Borgo Ticino (NO), il giorno 4 aprile 1952, residente in Borgo Ticino (NO), via Orgoglia n.59/B, Codice Fiscale BRB MRZ 52D04 B043C;

c) Barini Fabrizio, nato a Novara (NO), il giorno 18 dicembre 1975, residente in Novara (NO), via San Francesco d’Assisi n.18/D, Codice Fiscale BRN FRZ 75T18 F952L;

d) Baroli Roberto, nato a Novara (NO), il giorno 7 giugno 1957, residente in Novara (NO), via Ragazzi del 99 n.10, Codice Fiscale BRL RRT 57H07 F952Z;

e) Mossotti Mario, nato a Carpignano Sesia (NO) il giorno 30 gennaio 1930, residente in Carpignano Sesia (NO), Piazza Marconi n.9, Codice Fiscale MSS MRA 30A30 B823F;

f) Buschini giuseppe, nato a Cameri (NO), il giorno 14 ottobre 1939, residente a Cameri (NO), Strada Aleramo n.26, Codice Fiscale BSC GPP 39R14 B473B;

g) Catalfo Angelo, nato a Leonforte (EN), il giorno 11 settembre 1958, residente a Borgomanero (NO), via dei Mille n.48, Codice Fiscale CTL NGL 58P11 E536X;

h) Messina Riccardo, nato a Cameri (NO) il giorno 21 agosto 1951, residente a Cameri (NO), via S.Aleramo 18, Codice Fiscale MSS RCR 51M21 B473P;

i) Nicolotti Marco, nato a Galliate (NO) il giorno 3 febbraio 1956, residente in Galliate (NO), vicolo Galeazzo Visconti n.21 esp. A, Codice Fiscale NCL MRC 56B03 D872E;

m) Ubertini Italo, nato a Cavaglio D’Agogna (NO) il giorno 28 novembre 1940, residente in Bellinzago Novarese (NO), via Ticino n.23, Codice fiscale BRT TLI 40S28 C365C;

n) Zanetta Giuliana, nata a Romagnano Sesia (NO) il giorno 4 settembre 1946, residente in Romagnano Sesia (NO), via A. Gramsci n.20, Codice Fiscale ZNT GLN 46P44 H502Z.

8.3 – La qualifica di Presidente del Consiglio di Indirizzo viene conferita al signor Riccardo Messina, sopra generalizzato, per la durata di tre esercizi e, così, fino alla data dell’adunanza del Consiglio di Indirizzo per l’approvazione del rendiconto consuntivo che si chiuderà il 31 dicembre 2010 – fermo restando che alla scadenza di tale mandato il signor Riccardo Messina continuerà a far parte del Consiglio di Indirizzo quale Consigliere come sopra nominato a vita.

8.4 – In caso di morte, incapacità, dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di una delle presone fisiche di cui al punto 8.2, gli altri Consiglieri di Indirizzo, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Consiglieri in carica, procederanno alla cooptazione di un nuovo Consigliere di Indirizzo, che resterà a sua volta in carica a vita.

8.5 – L’esclusione di un Consigliere di Indirizzo può essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo con il voto unanime di tutti gli altri Consiglieri in carica. L’esclusione sarà validamente operante a far tempo dalla data della delibera e non necessiterà di motivazione alcuna.

8.6 – Il Consiglio di Indirizzo ha il compito di:

a) eleggere, ogni tre esercizi, i membri del Consiglio di Amministrazione (dopo averne fissato il numero), nonché il Presidente del Consiglio di Amministrazione; si fa eccezione per i primi membri, che verranno direttamente eletti in sede di costituzione;

b) nominare il Presidente del Consiglio di Indirizzo, fatta eccezione per il primo, che verrà direttamente nominato in sede di costituzione;

c) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, fatta eccezione per i primi membri che verranno direttamente nominati in sede di costituzione;

d) deliberare lo scioglimento della Fondazione con devoluzione del patrimonio;

e) deliberare modifiche dello Statuto della Fondazione;

f) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo che saranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

g) autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla vendita e all’acquisto di beni immobili e/o di partecipazioni societarie, nonchè alla contrazione di mutui e/o finanziamenti di valore eccedente a euro 100.000 (centomila);

h) autorizzare il Consiglio di Amministrazione al passaggio di beni e somme dal patrimonio della Fondazione al fondo di gestione della Fondazione, e viceversa, nelle ipotesi di cui al successivo articolo 10.6.

8.7 – Le riunioni del Consiglio di Indirizzo sono tenute almeno una volta all’anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o ad istanza di almeno due dei membri del Consiglio medesimo, nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di convocazione.

8.8 – Ai fini dell’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, il Consiglio di Indirizzo deve essere convocato entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

8.9 – Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo mediante lettera raccomandata o fax o altro mezzo equipollente, da recapitarsi a ciascun componente almeno otto giorni di calendario prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza. In casi di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax, inviato con tre giorni di preavviso.

8.10 Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza dei suoi componenti salvo che per le deliberazioni di modifiche statutarie e di scioglimento della Fondazione per le quali è necessaria la maggioranza dei 4/5 (quattr0 quinti).

8.11 Delle adunanze del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente) e dal Segretario, di volta in volta nominato a maggioranza, tra gli intervenuti.

Art. 9 – Il Presidente del Consiglio di Indirizzo

9.1 – Il Presidente del Consiglio di Indirizzo è designato, fatto salvo per il primo mandato per il quale è nonimato dai Fondatori, dal Consiglio di Indirizzo fra i suoi membri e lo presiede.

9.2 – Il Presidente del Consiglio di Indirizzo, inoltre:

a) redige annualmente una relazione sull’attività della Fondazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Indirizzo e da comunicare al Consiglio di Amministrazione;

b) cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

c) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.

Art. 10 – Il Consiglio di Amministrazione

10.1 – Il Consiglio di Amministrazione è composto, secondo quanto fissato dal Consiglio di Indirizzo, da tre  a cinque membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dal Consiglio di Indirizzo, fatta eccezione per i primi membri che verranno direttamente nominati in sede di costituzione. Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione anche i componenti del Consiglio di Indirizzo.

10.2 – I Consiglieri di Amministrazione restano in carica tre esercizi, e possono essere riconfermati dopo la scadenza del mandato.

10.3 – In caso di morte, incapacità, dimissioni o cessazione per qualsiasi causa di un membro del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di Indirizzo, tempestivamente convocato dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, procederà alla sua sostituzione.

10.4 – Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto riservato al Consiglio di Indirizzo, ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:

a) approva la relazione del Presidente de Consiglio di Amministrazione sull’attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, anche tenendo conto della relazione del Presidente del Consiglio di Indirizzo;

b) nomina il Direttore Generale ai sensi dell’art.16 del presente Statuto;

c) predispone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;

d) approva il regolamento della Fondazione;

e) delibera sui contratti da stipulare nell’interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all’esercizio dei relativi poteri;

f) delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, delegando il Presidente del Consiglio di Amministrazione all’esercizio dei relativi adempimenti;

g) predispone e attua i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione, secondo le direttive del Consiglio di Indirizzo;

h) delibera in merito alla destinazione a patrimonio o a fondo di gestione dei beni, mobili e immobili, nonché delle somme apportate alla Fondazione;

i) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non apportati al patrimonio della Fondazione;

l) individua i dipartimenti operativi della Fondazione e procede alla nomina dei Responsabili;

m) determina il numero di componenti del Comitato Scientifico e li nomina;

n) delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione e altri enti o privati, fissandone le condizioni;

o) delibera su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti e/o associazioni di qualsivoglia tipologia, che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;

p) delibera, all’occorrenza, la costituzione di Commissioni Consultive;

q) delibera in merito al trasferimento della Fondazione nell’ambito del medesimo Comune;

r) svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

10.5 – Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, conferire speciali incarichi ai singoli Consiglieri, anche con facoltà di sub-delega, fissandone le attribuzioni e i limiti.

10.6 – Il Consiglio di Amministrazione, qualora le esigenze della Fondazione lo Richiedano o lo suggeriscano, può, con la maggioranza qualificata di 4/5 (quattroquinti), far confluire nel fondo di gestione della Fondazione beni in precedenza destinati a patrimonio della Fondazione, e viceversa (fermo restando l’obbligo di garantire la sufficiente capienza del patrimonio della Fondazione, ai sensi della vigente normativa). E’ comunque richiesta l’autorizzazione del Consiglio di Indirizzo.

Art. 11 – Convocazione e deliberazione del Consiglio di Amministrazione

11.1 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto ma, comunque, almeno due volte all’anno. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica. La convocazione del Consiglio di Amministrazione al fine di predisporre il bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo deve avvenire entro i termini utili per consentire la successiva approvazione di tali documenti da parte del Consiglio di Indirizzo, come indicato nel precedente art. 8.7.

11.2 – La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere fatta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita almeno 6 (sei) giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax, inviato con almeno 2 (due) giorni di preavviso. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della adunanza, il giorno, il luogo e l’ora.

11.3 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sotto la presidenza del Presidente, o del Vice Presidente, e designa un Segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

11.4 – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. E’ ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

11.5 – Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11.6 – Per le deliberazioni di cui all’articolo 10.6 è comunque richiesta la maggioranza dei _______-

11.7 – Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Art.12 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

12.1 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dal Consiglio di Indirizzo, è designato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti e lo presiede.

12.2 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega in via generale o per singoli atti.

12.3 – Il Presidente, inoltre:

a) redige annualmente, anche sulla scorta della relazione relativa all’esercizio precedente predisposta dal Presidente del Consiglio di Indirizzo, una relazione programmatica sull’attività futura della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private a altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

c) esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto.

Art. 13 – Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

13.1 – Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento di quest’ultimo.

Art. – 14 Il Collegio dei Revisori dei Conti

14.1 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo, fatta eccezione per i primi membri che berranno direttamente nominati in sede di costituzione. Al Consiglio di Indirizzo spetta anche la designazione del suo Presidente, scelto tra le persone iscritte nell’elenco dei revisori contabili da almenot 5 (cinque) anni.

14.2 – Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile.

14.3 – Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica 3 (tre) esercizi, ed i suoi componenti possono essere confermati.

14.4 – I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.

14.5 – La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 15 – Il Comitato Scientifico

15.1 – Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti, le funzioni e la durata.

Art. 16 – Il Direttore Generale

16.1 – Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore Generale determinandone le competenze e le relativa deleghe operative.

16.2 – Il Direttore, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – Commissioni Consultive

17.1 – Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile, può costituire ed avvalersi, determinandone composizione, compiti e durata, di Commissioni Consultive che svolgano funzioni istruttorie, preparatorie, di coordinamento e supporto tecnico, organizzativo o operativo a determinate attività del Consiglio stesso.

Art. 18 – Emolumenti

18.1 – Non sono previsti emolumenti per i componenti gli organi di indirizzo di amministrazione, salvo il rimborso delle spese vive sostenute. Per i componenti dell’Organo di Controllo potrà essere previsto un compenso non superiore ai minimi previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 19 – Esercizio – Scritture Contabili – Rendiconto consuntivo

19.1 – L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

19.2 – La Fondazione è tenuta ad adottare e redigere scritture contabile cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed in particolare alla tenuta dei libri giornale ed inventari in conformità di quanto disposto dagli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile.

19.3 – Il rendiconto consuntivo della Fondazione dovrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Consiglio di Indirizzo entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Art. 20 – Norma finale e devoluzione del patrimonio

20.1 – La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione con deliberazione del Consiglio di Indirizzo con la maggioranza dei 4/5 (quattroquinti) dei suoi componenti.

20.2 – Per l’esecuzione della liquidazione, il Consiglio di Indirizzo nomina uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l’esecuzione della liquidazione saranno devoluti con deliberazione del Consiglio di Indirizzo a sostegno delle iniziative politiche e delle attività intraprese dalla sinistra italiana e dai partiti politici, enti e associazioni che la compongano.

Art. 21 – Rinvio

21.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

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